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Ordinanza del Ministro della Salute del 4 dicembre 2020: la Puglia passa in area gialla dal 6 dicembre 2020

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Il ministro della Salute, Roberto Speranza, ha firmato tre nuove Ordinanze sulla base dei dati della Cabina di Regia (DM 30 aprile 2020) che si è tenuta il 4 dicembre.

Le Ordinanze saranno in vigore dal 6 dicembre 2020.

La prima Ordinanza rinnova le misure restrittive vigenti relative alla Regione Abruzzo, che resta in area rossa, e alle Regioni Basilicata, Calabria, Lombardia e Piemonte, che restano in area arancione.

Con la seconda Ordinanza le Regioni Campania, Toscana, Valle D’Aosta e la Provincia Autonoma di Bolzano passano dall’area rossa all’area arancione.

La terza Ordinanza dispone il passaggio delle Regioni Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Marche, Puglia e Umbria dall’area arancione a quella gialla. Complessivamente, quindi, la ripartizione delle Regioni e Province Autonome nelle aree gialla, arancione e rossa dal 6 dicembre sarà:

  • area gialla: Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Marche, Molise, Provincia autonoma di Trento, Puglia, Sardegna, Sicilia, Umbria, Veneto
  • area arancione: Basilicata, Calabria, Campania, Lombardia, Piemonte, Provincia Autonoma di Bolzano, Toscana, Valle d’Aosta
  • area rossa: Abruzzo

Misure di contenimento in vigore nelle Regioni che rientrano in area gialla

Nelle Regioni in area gialla sono in vigore, a partire dal 4 dicembre, le seguenti misure di contenimento, disposte dal Dpcm del 3 dicembre 2020:

  • coprifuoco dalle 22 alle 5 del mattino salvo comprovati motivi di lavoro, necessità e salute, con la raccomandazione di non spostarsi se non per motivi di salute, lavoro, studio, situazioni di necessità;
  • chiusura dei centri commerciali nei giorni festivi e prefestivi ad eccezione delle farmacie, parafarmacie, punti vendita di generi alimentari, tabaccherie ed edicole al loro interno;
  • didattica a distanza per le scuole superiori, fatta eccezione per gli studenti con disabilità e in caso di uso di laboratori; a decorrere dal 7 gennaio 2021, al 75% degli studenti delle scuole superiori deve essere garantita l’attività didattica in presenza. Per scuole dell’infanzia, scuole elementari e scuole medie è invece già prevista la didattica in presenza.
  • nelle università le attività formative e curricolari si svolgono a distanza; possono svolgersi in presenza le sole attività formative degli insegnamenti relativi al primo anno dei corsi di studio ovvero rivolte a classi con ridotto numero di studenti, quelle dei laboratori;
  • riduzione dei passeggeri fino al 50% sui mezzi di trasporto pubblico, ad eccezione dei mezzi di trasporto scolastico;
  • nei servizi di ristorazione (bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) prevista l’interruzione della somministrazione in sede dalle 18, mentre resta consentito l’asporto fino alle ore 22. Per la consegna a domicilio non ci sono restrizioni;
  • restano chiusi piscine, palestre e centri benessere
  • gli impianti sciistici sono chiusi per gli sciatori amatoriali. Dal 7 gennaio 2021, gli impianti saranno aperti agli sciatori amatoriali, solo dopo l’adozione di apposite linee guida da parte della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e validate dal Comitato tecnico scientifico,rivolte a evitare aggregazioni di persone e, in genere, assembramenti;
  • chiusi musei e mostre, teatri, cinema e sale da concerto;
  • sospese le attività di sale giochi, sale scommesse, sale bingo (anche nei bar e nelle tabaccherie);
  • chiuse sale da ballo e discoteche.

Misure di contenimemto specifiche sono state inoltre adottate per il periodo delle festività natalizie, indipendentemente dalla classificazione in livelli di rischio e di scenario, per tutto il territorio nazionale (vedi: Dpcm 3 dicembre 2020 e Decreto legge 158 del 2 dicembre 2020)

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